Gli pneumatici invernali sono ovviamente consigliati (ma anche obbligatori) in prossimità dell’arrivo della stagione invernale. In gergo tecnico sono spesso chiamati anche pneumatici termici. Ma vediamo nel dettaglio perché si devono montare e come si riconoscono.

Cartello obbligo dotazioni invernali
Cartello obbligo dotazioni invernali

Le gomme invernali devono essere montate obbligatoriamente nel periodo che intercorre dal 15 novembre al 15 aprile dell’anno successivo. Ciò è emanato dalle circolari e dalle disposizioni regionali, alle quali si rimanda il lettore (visitare i siti web delle regioni di residenza). La figura 1 mostra il caratteristico ed apposito segnale che obbliga il montaggio di dispositivi anti slittamento (pneumatici o catene da neve).

Battistrada
Fig.2

Caratteristiche degli pneumatici invernali

Gli pneumatici invernali sono efficienti perché costituiti da una speciale mescola di silice. Essa è particolarmente adatta per aderire alle basse temperature (< 7°C) e sui fondi innevati e ghiacciati. Inoltre, il design del battistrada, essendo formato da numerose lamelle, intagli e tasselli (fig.2) cattura la neve e poi la espelle progressivamente, mentre la ruota gira. La differenza tra pneumatico estivo e invernale la troviamo anche in fig.3.

Fig.3

È sempre consigliabile montare gli pneumatici invernali M+S su entrambi gli assi (anteriore e posteriore) del veicolo, per garantire una maggiore omogeneità di frenata ed un migliore comportamento dinamico in trazione e aderenza, sia in rettilineo che in curva. La vettura con un eventuale equipaggiamento misto (ovvero con due gomme invernali montate all’anteriore e due estive montate al posteriore), simula un’apparente sensazione di sicurezza in rettilineo, che viene però meno in curva e in frenata, per la mancanza di aderenza del retrotreno, con la totale perdita di controllo del mezzo, che può andare in testacoda.

La configurazione mista è quindi la più pericolosa in termini di comportamento dinamico del veicolo perchè tradisce l’automobilista in curva. L’equipaggiamento misto, anche se non è esplicitamente vietato in termini di legge, è da considerarsi il peggiore e quindi sconsigliato. Ciò è previsto dalla Direttiva Ministeriale del 30 gennaio 2013. Non è comunque vietato utilizzarli solo sull’asse anteriore, ma in casi particolari possono essere montati solo sulla trazione. Pensiamo, ad esempio, alle piccole auto utilitarie marcianti quasi esclusivamente in città.

Caratteristiche degli M+S

Per riconoscere questa tipologia di pneumatico, occorre individuare sulla fiancata esterna della carcassa, la marcatura M+S (Mud+Snow), ossia tradotto in italiano fango+neve. Tale sigla (fig.4) è obbligatoria per l’identificazione degli pneumatici invernali ed è l’unica marcatura che ha una valenza giuridica ai fini di eventuali infrazioni al Codice della Strada e per eventuali problematiche assicurative, dovute a incidenti stradali.

Fig.4

Oltre alla marcatura M+S, è possibile che sulla carcassa sia stampato come informazione aggiuntiva, anche il simbolo del fiocco di neve racchiuso in tre montagnette, a discrezione del fabbricante (fig.5). Le Norme Tecniche di manutenzione, vale a dire inversione periodica, controllo dell’equilibratura e della pressione di gonfiaggio, sono le stesse adottate per gli pneumatici estivi.

Fig.5

 

Fig.6

Gli pneumatici invernali M+S hanno uno spessore del battistrada di 9 mm, contro gli 8 mm degli pneumatici estivi. Vanno sostituiti quando l’indice TWI (Tread Wear Indicator) (fig 6-7) è visibile ai 4 mm, contro i 3 mm degli pneumatici estivi. Si ricorda che il limite di legge per tutti gli pneumatici è di 1,6 mm (Articolo 66-Legge 142 del 19 febbraio 1992).

Fig.7

Normative per l’utilizzo delle gomme invernali

Una circolare (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2014) ha ribadito che il periodo di vigenza minimo delle Ordinanze invernali è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Stabilisce, cioè, che dal 16 maggio non è più consentito viaggiare con pneumatici di tipo M+S e/o invernali non conformi alla carta di circolazione. Pertanto un invito ad utilizzare pneumatici con caratteristiche di serie adatti al periodo stagionale è il seguente: “invernali in inverno ed estivi in estate.”

La nuova circolare ha chiarito inoltre che il Ministero ha acconsentito l’utilizzo di pneumatici invernali, ovvero pneumatici di tipo M+S, per un periodo temporale compreso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio, con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione del veicolo, purché non inferiore a Q (160 Km/h). Tutto ciò nel pieno rispetto di quanto previsto dalla circolare 104/95 del 31/05/1995. In buona sostanza il Ministero, in deroga al periodo stagionale invernale ormai disciplinato (dal 15 novembre al 15 aprile), ha previsto un mese aggiuntivo, sia all’inizio, sia al termine di tale periodo invernale per consentire a quei veicoli che montano pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori a quanto previsto sulla carta di circolazione, di poter procedere al cambio senza infrangere le regole del codice.

Grafico indice di carico minore

Per approfondimenti è possibile scaricare la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” in pdf