Non tutti sanno che gli pneumatici fuori uso, chiamati anche con l’acronimo di PFU, sono considerati come rifiuti particolari e, per questo motivo, esiste una normativa sul loro smaltimento. Andiamo a conoscerla meglio onde evitare di commettere errori.

I motivi per cui gli pneumatici devono essere smaltiti correttamente possono essere molteplici. Essi, infatti, non sono biodegradabili, hanno la possibilità di bruciare molto facilmente e, inoltre, al loro interno può ristagnare spesso l’acqua. Per ciò che concerne la normativa, invece, che cosa dobbiamo tenere presente?

Pneumatici fuori uso: la normativa

Il Decreto n. 82 dell’ 11 aprile 2011 regolamenta la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli pneumatici fuori uso (PFU), sono definiti dal suddetto Decreto come gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo“.

Come funziona lo smaltimento?

Il sistema di gestione dei PFU è di responsabilità del produttore, ovvero obbliga i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere alla gestione corretta di un quantitativo di PFU pari al quantitativo di pneumatici nuovi immessi nel mercato nell’anno precedente. Fino al 2011, infatti, lo smaltimento era compito dei gommisti che, in genere, mettevano tutti in carico ai clienti. Lo facevano andando ad includere nel prezzo di vendita il relativo costo dello smaltimento. Le cose sono cambiate successivamente, con lo smaltimento di pneumatici che si paga anticipatamente, contestualmente all’acquisto delle gomme.

Dal settembre 2011, infatti, le aziende autorizzate dal Ministero dell’Ambiente hanno cominciato ad applicare un contributo ambientale su tutti i pneumatici messi in vendita. Il contributo è finalizzato al finanziamento del sistema di recupero e riciclo previsto dalla legge e viene versato dal compratore nel momento dell’acquisto dello pneumatico e viene evidenziato come voce singola nella fattura di vendita.

Il Decreto Legislativo 5/2012 “Semplificazioni” ha introdotto il comma 3 bis nell’articolo 228 del Codice Ambientale che affida direttamente ai produttori, agli importatori e alle eventuali forme associate il compito di determinare annualmente l’ammontare del contributo per l’esercizio successivo. Non tutti sanno, ad esempio, che in Italia si producono ogni anno qualcosa come 380.000 tonnellate di pneumatici da smaltire. Si tratta di articoli che non sono ancora in grado di essere riutilizzati oppure di essere ricostruiti, ma proprio di oggetti irrecuperabili. Pertanto, essi devono essere trattati proprio come dei veri e propri rifiuti da smaltire accuratamente.

L’impegno di Trovagomme per l’ambiente

Da sempre la nostra società è attenta alle problematiche ambientali e presta la massima attenzione alle normative di legge vigenti in materia.

Nel 2014 Trovagomme è, infatti, entrata a far parte del network EcoTyre di cui è socia.

Acquistando gli pneumatici dal nostro portale si è sicuri di rispettare l’ambiente e di adempiere agli oneri di legge. Diffidate da coloro includono il PFU nel prezzo del pneumatico. L’importo del PFU deve sempre essere evidenziarlo nella fattura di vendita.

Scarica il Decreto Ministeriale n. 82 dell’11 aprile 2011